DA QUALCHE TEMPO SU GIORNALI, ANCHE DI NOTEVOLE TIRATURA, APPAIONO VISTOSE PUBBLICITÀ DI ASSOCIAZIONI SORTE PER OFFRIRE ASSISTENZA LEGALE E TECNICA GRATUITA A TUTTI COLORO CHE HANNO SUBITO UN INTERVENTO MEDICO MAL RIUSCITO E, A CAUSA DI ESSO, HANNO SUBITO DANNI.
In particolare, una di queste associazioni indica quale emerito rappresentante un ex magistrato noto per avere condotto una rubrica televisiva che si occupa di risolvere piccole beghe giudiziarie.
Sull’esempio degli Stati Uniti, dove le azioni di responsabilità, con milionarie richieste di risarcimento, sono all’ordine del giorno, sollecitate e sostenute da studi legali che propagandano diffusamente il loro operato in questo settore, anche in Italia si sta diffondendo il contenzioso nei confronti di medici e strutture sanitarie accusati di avere svolto interventi e cure non appropriati, fonte di peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche del paziente.
Tralasciando i casi più gravi, che hanno causato la morte (è di questi giorni la vicenda dell’ospedale di Castellaneta, con il decesso di otto malati che erano ricoverati in un reparto di alta specializzazione da poco aperto) o gravi lesioni, per i quali viene aperto un procedimento penale, la maggior parte delle controversie viene avviata in sede civile, anche per ottenere in tempi “ragionevolmente” brevi una decisione che accerti il diritto di chi ricorre a vedersi riconosciuto il danno subito.
I presupposti per riuscire ad ottenere il riconoscimento della responsabilità del sanitario e della struttura ai quali il paziente si è rivolto sono stati da tempo individuati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e consistono nella configurazione di un rapporto contrattuale (contatto sociale), in base alla regola per cui il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’inadempimento (art. 1218 cod.civ.), non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all’art. 2236 cod.civ. che prevede la necessità del dolo o della colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) essere allegate e provate dal medico.
In altri termini, il paziente deve solo provare che il trattamento rientrava tra quelli di ordinaria esecuzione, in relazione alla capacità media del professionista e alla idoneità della struttura operante, inoltre, che le sue condizioni successive all’intervento sanitario sono state peggiorative della sua integrità fisica e, a volte, anche psichica. Al contrario, spetta al sanitario e alla struttura dimostrare, per andare esenti da responsabilità, che vi sono stati fattori autonomi e imprevisti che hanno prodotto il risultato dannoso, interrompendo il nesso di causalità tra azione ed evento; ovvero, che l’intervento era esposto a particolari rischi, sia per la complessità, sia per le scarse probabilità di successo ritenute dallo stato della scienza medica.
Tutto questo viene generalmente rimesso alle valutazioni medico-legali di consulenti tecnici, le cui conclusioni sono quasi sempre accolte dal giudicante, sia per ritenere, sia per escludere la colpa professionale.
L’ATTIVITÀ MEDICA OGGI È PARTICOLARMENTE OSSERVATA E VALUTATA, COME DEVE ESSERE GIUSTAMENTE ESSENDO LA SALUTE IL BENE PIÙ PREZIOSO CHE TUTTE
LE PERSONE, INDISTINTAMENTE POSSIEDONO, MA LE
IPOTESI DI RISARCIMENTO VANNO ATTENTAMENTE
ACCERTATE PER EVITARE UNA FUGA DA RESPONSABILITÀ O UN SOVRACCARICO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E STRUMENTALI CHE AGGRAVANO LE FINANZE PUBBLICHE. |