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Uscita n. 4

L'AVVOCATO RISPONDE

I limiti per la nomina dell'amministratore di sostegno
VIRGILIO PALAZZO
 LA CORTE COSTITUZIONALE, GIUDICE DELLE LEGGI, È INTERVENUTA PER LA PRIMA VOLTA SULLA NORMATIVA INSERITA RECENTEMENTE NEL CODICE CIVILE CON LA LEGGE 9 GENNAIO 2004 N. 6. CON ESSA È STATA INTRODOTTA NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO LA FIGURA DEL COSIDDETTO “AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”, CHE SI COLLOCA ACCANTO A QUELLE DEL TUTORE E DEL CURATORE.

Si tratta della materia dedicata ai limiti alla capacità di agire delle persone che hanno capacità giuridica, ma che per limitazioni psico-fi siche di diversa gravità non sono in grado di gestire consapevolmente e in sicurezza i loro affari. Come è noto, nei casi più gravi, quando cioè la persona è affetta da patologie che eliminano completamente ed in modo stabile la capacità di intendere e volere, è prevista la dichiarazione di “interdizione”, con la nomina di una persona che funge da “tutore” e che amministra totalmente il patrimonio dell’interdetto, sempre però sotto il controllo del giudice tutelare. In questi casi estremi la persona che ha la maggiore età e pertanto, secondo la legge, è fornita della piena capacità di agire, viene considerata alla stregua di un minore.
Mentre nei casi meno gravi, quando cioè l’infermità mentale diminuisce grandemente, ma non annulla la capacità di agire, il giudice dichiara la “inabilitazione”, che porta alla nomina di un curatore, che non sostituisce la volontà della persona, ma lo assiste per la formazione di alcuni atti rilevanti per il suo patrimonio. Lo stesso codice civile, all’articolo 424, richiama espressamente le norme sulla tutela dei minori e sulla curatela di quelli emancipati (si tratta in questo caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età ma che hanno contratto matrimonio previa autorizzazione del tribunale dei minori), proprio a conferma che con i due istituti giuridici la situazione delle persone maggiorenni viene degradata a quella dei minori.
Poiché restava un’area estranea a queste due forme di tutela, il legislatore ha introdotto nello stesso codice civile l’amministratore di sostegno che, come è detto testualmente nell’articolo 404, può essere richiesto per assistere “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fi sica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Si tratta di casi che non rendono l’incapacità tale da non permettere la gestione totale o parziale dei propri affari, bensì di impedimenti non cognitivi o volitivi che non danno la possibilità di gestire in autonomia le proprie attività (ad esempio, anziani con diffi coltà a muoversi, soggetti affetti da cecità o sordomutismo). In defi nitiva, il legis- latore è stato costretto ad intervenire per colmare la carenza di strumenti che possano rendere normale la vita di chi incontra limitazioni al pieno svolgimento degli atti della vita ordinaria per situazioni di disabilità fi siche o percettive. Il giudice tutelare del Tribunale di Venezia, nel corso di un procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, interpretando la nuova norma in maniera limitativa per il benefi ciario, e cioè ritenendo che il giudice dovesse comunque decidere anche in caso di opposizione del destinatario, ha ritenuto che essa fosse affetta da incostituzionalità, per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ha cioè esteso l’obbligatorietà della nomina del tutore e del curatore all’amministratore di sostegno, rendendolo fi gura assimilata allo schema delle prime due. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 4 del 19 gennaio 2007, ha dichiarato la questione manifestamente infondata, affermando che, contrariamente all’assunto del giudice rimettente, “il nuovo istituto non esclude, ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato, ove l’autorità giudiziaria, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio – giustifi cato e prevalente su ogni altra diversa con- siderazione, senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati”. In effetti, non ha escluso completamente la possibilità di nomina dell’amministratore di sostegno in dipendenza del semplice rifi uto della persona inter- essata, ma ne ha riconosciuto la rilevanza, dovendo motivare la scelta positiva quando ravvisa la prevalenza dell’interesse alla nomina.

Ha quindi confermato il potere del giudice tutelare che è libero, nella sua discrezionalità di decidere se occorra o meno nominare l’amministratore di sostegno, salvo a dovere rendere conto, con la motivazione, delle ragioni che fanno superare l’opposizione dell’amministrato.
 
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