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Uscita n. 2

L'AVVOCATO RISPONDE

L’affido condiviso: una scommessa vincente?
VIRGILIO PALAZZO
 In una intervista a Vanity fair dello scorso mese di dicembre, il regista Gabriele Muccino, che sta ottenendo negli Stati Uniti un enorme successo con il suo primo film in lingua inglese The pursuit of happynes, probabile canditato all’Oscar, parlando della crisi del suo matrimonio con la violinista Elena Magoni, ha dichiarato di battersi per ottenere l’affidamento condiviso del figlio Ilan. Si tratta di un nuovo istituto, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che regola in modo diverso rispetto al passato le questioni relative all’affidamento dei figli delle coppie in crisi. Nel periodo che va dal 1994 al 2003 in Italia si è passati da 51.445 a 81.744 separazioni e da 27.510 a 43.856 divorzi, con la più alta incidenza nel Lazio (dal 7,3 all’8,9 su 1.000 matrimoni nelle separazioni e dal 4,0 al 5,3 su 1.000 nei divorzi). Questo ha indotto il Parlamento a rivedere la legislazione della materia, soprattutto con riferimento agli aspetti che riguardano le relazioni coi figli, avendo verificato che dopo trentacinque anni dall’entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970 n. 898 le forme di affidamento esclusivo ad uno soltanto dei coniugi ha portato a mortificare e forse ad annullare il diritto-dovere della genitorialità, escludendo di fatto il coniuge non affidatario dal percorso di crescita ed educazione dei figli. Né sono risultate positive le forme dell’affidamento congiunto o quello alternato, a causa della difficoltà applicativa del primo e della instabilità affettiva che produce il secondo. Il principio da cui si è mosso il legislatore per introdurre la forma di affido condiviso come regola generale è quello del preminente interesse dei figli che vanno salvaguardati in un momento particolarmente delicato della loro vita, sia per la fase di crescita e maturazione già di per sé critica, che per la particolare situazione in cui viene a trovarsi la famiglia che subisce una crisi nei rapporti coniugali. Per cui viene mantenuta la comune responsabilità dei genitori nell’organizzazione del programma educativo del figlio, lasciandoli liberi quanto più possibile di decidere sulle questioni che di volta in volta si pongono e relegando il giudice in un ruolo marginale ed eccezionale. E’ sicuramente, come è stato detto, una rivoluzione nella vita delle famiglie separate, che tende a portare fuori dalle aule dei tribunali le questioni dei rapporti coi figli, costringendo i genitori ad assumere un atteggiamento pacifico, costruttivo e comunemente responsabile, che mantiene il legame familiare quanto meno su questo versante del rapporto con la prole. Va comunque verificato, in concreto, l’efficacia di questo nuovo istituto, così come occorrerà ripensare una più coinvolgente partecipazione nelle situazioni di grave crisi della figura mediatore familiare che i lavori preparatori della legge 54 hanno relegato ad un ruolo eventuale e facoltativo.
 
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